L’AVVOCATO – Coronavirus e coppie di fatto: ecco i diritti dei conviventi
La Legge n. 76/2016, la c.d. legge Cirinnà, ha introdotto una regolamentazione delle unioni civili e una disciplina specifica per le convivenze. Innanzitutto tale norma introduce una definizione di “conviventi di fatto”, e infatti stabilisce che sono conviventi di fatto: “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. Fatta tale premessa, la legge in questione statuisce anche quali sono i diritti dei conviventi in caso di malattia. Il comma 39 dispone che: “in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari”. Dunque, la legge riconosce e garantisce espressamente ai conviventi di fatto il diritto di visita, in caso di malattia e conseguente ricovero ospedaliero di uno di essi. In particolare tale diritto viene definito come “reciproco”, e cioè sia il malato ha diritto di ricevere la visita del proprio convivente, quanto quest’ultimo ha il diritto di offrire la propria presenza al convivente malato. La legge riconosce anche un diritto più ampio rispetto a quello di visita, ossia il diritto di prestare assistenza al convivente malato: in tale ambito rientra la possibilità di svolgere un ruolo più attivo nella situazione in cui viene a trovarsi il soggetto bisognoso di cure. Infine, tale assunto, assicura la possibilità di avere completo accesso alle informazioni personali riguardanti il convivente malato. Il comma 40 dispone che: “ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie”. Con questa norma, la Legge n. 76/2016 riconosce, innanzitutto, la possibilità per il convivente di fatto di attribuire all’altro il potere (pieno o circoscritto, a seconda della stessa volontà del designante) di prendere decisioni in sua vece e di compiere per esso scelte mediche, qualora una qualsivoglia patologia determini nel convivente malato una situazione di incapacità di intendere e di volere. Inoltre, la norma consente al convivente di fatto di attribuire all’altro il potere di decidere e di scegliere, in caso di morte, in merito alla donazione degli organi e alle celebrazioni funerarie.
Monica Pelissero