L’AVVOCATO – Danno da animali randagi su strada statale: chi risponde?
Nessuna responsabilità in un tratto stradale curato da Anas S.p.A. in caso di incidente stradale causato da attraversamento di cane randagio; così ha stabilito la Suprema Corte. Infatti l’ente gestore rimane privato di un effettivo potere di disponibilità sulla cosa. Responsabilità che invece sussiste sui tratti autostradali, in ragione delle diverse peculiari caratteristiche. Infatti secondo la Cassazione, l’affermazione di una responsabilità dell’ente gestore dell’ autostrada è fondata sul carattere circoscritto e delimitato della sede autostradale e sulla conseguente possibilità di tenerla al riparo dall’ingresso per esempio di animali, oltre che sull’obbligo di garantirne la percorrenza in condizioni di sicurezza per essere la stessa destinata alla percorrenza veloce. Ciò diversamente dall’ipotesi di sinistro avvenuto su strada statale ove, invece, risulta impossibile ascrivere l’evento dannoso a responsabilità da custodia per l’impossibilità di configurare un potere di governo talmente esteso fino al punto da garantire che la strada non sia attraversata da animali.
Monica Pelissero