La Peste a Chieri nel 1630. Il “Regolamento Politico ai popoli”

(Terza Puntata).

Regole Politiche ai tempi del Morbo Contagioso ( estratto da : Editti antichi e nuovi dei Sovrani Prencipi della Real Casa di Savoia , Torino, Libraro di S.A.R. Zappara , 1681) I provvedimenti , le restrizioni e le pene imposte per contenere il contagio le ritroviamo al Titolo XII degli editti, quando il Magistrato di S.A.R. il 29 giugno 1630, emanò il “Regolamento Politico ai Popoli per Governarsi nei tempi di peste o altro morbo contagioso”

Disposizioni:

– Esortiamo tutti i religiosi o altro fedel cristiano che facciano dovute e continue orazioni e penitenze per placar l’ira di Dio e liberare lo Stato di S.A.S. del male pestifero e contagioso

– Proibiamo a qualsiasi persona di venire da luogo infetto per entrare in Torino e nel suo Territorio, sotto pena della morte.

– Proibiamo agli abitanti del Territorio di accettare nelle cascine, vigne e case , di alcuno che venga da fuori del territorio, sotto la pena di 100 scudi d’oro se ricco e se povero di “tre tratti di corda” al maschio e della frusta se femmina e per entrambi di servire per tre mesi al lazzaretto degli appestati.

– Proibiamo ai guardiani delle porte di lasciare entrare in città alcuno dal territorio, salvo che ivi vi abiti il padrone della cascina o vigna da cui proviene, sempre che sia rasato da qualsiasi pelo e barba e che vi rimanga non più di otto giorni. Per coloro che vorranno uscire per rientrarvi dovranno avere una bolletta rilasciata dal deputato del quartiere di sua abitazione.

– Chi avrà bolletta falsa per entrare o uscire o che esca o entri in città senza permesso subirà la pena di 100 scudi se ricco e se povero di tre tratti di corda se maschio e della frusta se femmina e per entrambi di servire per tre mesi al lazzaretto degli appestati.

– Per le cibarie, potranno essere introdotte in città solo se provenienti da luoghi non infetti o sospetti sotto controllo delle autorità.

– Si ordina a qualsiasi persona, di qualsiasi rango e sesso, che sentendosi qualche tocco di febbre o altro male, solo o accompagnato lo deve comunicare con prontezza ai Conservatori di Sanità nel Palazzo Pubblico di quella città, il presunto malato ed i suoi domestici non potranno lasciare la casa in cui si trovano ne portar fuori mobili o cose , fino a che un medico possa fare la visita di verifica.

– Chi non comunicherà prontamente di essere affetto da morbo , i suoi familiari o domestici o vicini per il reato commesso saranno condannati a morte.

Segni del morbo pestifero e contagioso:

1 . bubone o sii codizella nell’inguinaglie o sotto le ascelle o dietro le orecchie o più basso verso la gola.

  1. carbone o principio d’esso, con una vescichetta o più vesciche con rossore attorno, che poi conl’andar del tempo si fa negro e viene in qualsivoglia parte del corpo.
  1. Popole o sia tacchi quali sono macchie negre , che sogliono anche venire in qualsivoglia parte delcorpo.
  1. Petechie quali sono macchie più piccole di color negro in qualsivoglia

 

Carlo Bagnasacco