Non vaccinati, sanzioni in arrivo. Asl To 5: ecco cosa possono fare i cittadini

Vaccinazioni Covid. Da Agenzia Entrate comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio per inadempienza dell’obbligo vaccinale. L’Asl valuterà la documentazione prodotta dal cittadino e fornirà risposta

 

In questi giorni i cittadini che non si sono sottoposti all’obbligo vaccinale anti-Covid19, stanno ricevendo o riceveranno, dall’Agenzia delle Entrate e Riscossione, la “comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio” per inadempienza dell’obbligo vaccinale. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 4–sexies, comma 4, del DL 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 76/2021), i cittadini hanno dieci giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per trasmettere eventuali certificati relativi al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale o altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilitĂ , alla Asl competente per territorio di residenza. Si ricorda che entro il medesimo termine di dieci giorni, i cittadini interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, attraverso l’apposito servizio disponibile sul sito https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/, l’avvenuta presentazione della documentazione alla Asl di competenza. Di seguito gli indirizzi di Asl TO5 dove far pervenire/inoltrare la documentazione

  • Tramite Pec all’indirizzo: protocollo@cert.aslto5.piemonte.it
  • Tramite raccomandata (farĂ  fede il timbro postale) inviando la documentazione a Ufficio Protocollo Asl TO5, Piazza Silvio Pellico, 1 – 10023 Chieri (TO)
  • Consegnando la documentazione direttamente al Protocollo ASL TO5, Piazza Silvio Pellico, 1 – 10023 Chieri (TO). L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.30
  • Tramite e-mail covid@aslto5.piemonte.it

 

Nella documentazione da trasmettere deve essere compresa copia di:

– avviso/comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvio del procedimento sanzionatorio;

– prova della data di ricezione (busta con data di ricezione) della notifica della comunicazione ricevuta;

– documento di riconoscimento del soggetto interessato dall’avviso;

– eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilitĂ ;

– eventuale altra documentazione sanitaria ritenuta utile.

 

Un Team medico valuterĂ  quanto pervenuto e fornirĂ  una risposta nei tempi di legge.

Si ricorda che i destinatari del procedimento sanzionatorio sono i soggetti che rientrano nelle categorie soggette ad obbligo vaccinale anti-COVID-19 e che:

  • alla data del 1° febbraio 2022 non hanno ancora iniziato il ciclo vaccinale primario;
  • a decorrere dal 1° febbraio 2022 non hanno ancora effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dal Ministero della Salute;
  • a decorrere dal 1° febbraio 2022 non hanno ancora effettuato la “dose booster” (richiamo) successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validitĂ  delle certificazioni verdi.