Sanzioni per chi non si è vaccinato: nuove indicazioni dall’asl To 5

Informazioni per i cittadini che ricevono dall’Agenzia delle Entrate Riscossione la “comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio” per inosservanza dell’obbligo vaccinale anti-Covid 19. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, i cittadini hanno dieci giorni di tempo, dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per trasmettere eventuali certificati relativi al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale o altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità, alla ASL competente per territorio di residenza. Si ricorda che entro il medesimo termine di dieci giorni, i cittadini interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, attraverso l’apposito servizio, disponibile sul sito https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/, l’avvenuta presentazione della documentazione alla ASL di competenza.

Di seguito le modalità per far pervenire la documentazione all’ASL TO5:

  • Tramite PEC protocollo@cert.aslto5.piemonte.it (deve provenire dall’indirizzo PEC del mittente del documento stesso)
  • Tramite e-mail covid@aslto5.piemonte.it

Nella documentazione deve essere compresa, solo in formato pdf, copia di:

– comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvio del procedimento sanzionatorio;

– prova della data di ricezione della comunicazione (busta con data di ricezione);

– documento di riconoscimento e codice fiscale del soggetto interessato dall’avviso;

– eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità;

– eventuale altra documentazione sanitaria ritenuta utile.

Un Team medico valuterà quanto pervenuto.

Ricordiamo che i destinatari del procedimento sanzionatorio sono i soggetti che rientrano nelle categorie soggette ad obbligo vaccinale anti-COVID-19 e che:

  • alla data del 1° febbraio 2022 non hanno ancora iniziato il ciclo vaccinale primario;
  • a decorrere dal 1° febbraio 2022 non hanno ancora effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dal Ministero della Salute;
  • a decorrere dal 1° febbraio 2022 non hanno ancora effettuato la “dose booster” (richiamo) successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi.

Per maggiori informazioni è possibili consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.