L’AVVOCATO – Danno da animali randagi su strada statale: chi risponde?
Nessuna responsabilitĂ in un tratto stradale curato da Anas S.p.A. in caso di incidente stradale causato da attraversamento di cane randagio; così ha stabilito la Suprema Corte. Infatti l’ente gestore rimane privato di un effettivo potere di disponibilitĂ sulla cosa. ResponsabilitĂ che invece sussiste sui tratti autostradali, in ragione delle diverse peculiari caratteristiche. Infatti secondo la Cassazione, l’affermazione di una responsabilitĂ dell’ente gestore dell’ autostrada è fondata sul carattere circoscritto e delimitato della sede autostradale e sulla conseguente possibilitĂ di tenerla al riparo dall’ingresso per esempio di animali, oltre che sull’obbligo di garantirne la  percorrenza in condizioni di sicurezza  per essere la stessa destinata alla percorrenza veloce. Ciò diversamente dall’ipotesi di sinistro avvenuto su strada statale ove, invece, risulta impossibile ascrivere l’evento dannoso a responsabilitĂ da custodia per l’impossibilitĂ di configurare un potere di governo talmente esteso fino al punto da garantire che la strada non sia attraversata da animali.
Monica Pelissero