Liste d’attesa troppo lunghe? Paga l’Asl le spese della prestazione privata

Riesumando una legge del 1998 che tutela le tasche e la salute

 

Che il bilancio dell’Asl To5 fosse in grave perdita, è un problema di lunga data e ne deve rispondere chi ha gestito i capitali.

Ciò non toglie che il diritto dei cittadini debba sempre andarci di mezzo. Perciò, è bene sapere che esiste una legge poco applicata, che è al servizio dei pazienti in “paziente attesa” di visite mediche specialistiche. Il disservizio è diventato un coro di proteste quotidiane, ma dal 1998, una legge tutela i pazienti che si rivolgono alla sanità privata, poiché i tempi del servizio pubblico superano l’urgenza della patologia.

È una opportunità poco pubblicizzata ovunque, perché è un costo per ogni Asl. Tuttavia, è il caso di chiedere informazione anche ai medici che prescrivono le visite, che sono sempre differenziate dalle sigle a seconda dell’urgenza.

Una volta al CUP, se la prenotazione va oltre i tempi indicati in ricetta, raramente la possibilità di recuperare le spese di una visita privata, viene presentata come un’opzione. Altrettanto poco ne parlano gli organi di informazione e ancor meno il dibattito politico che, anziché attizzare il malumore, potrebbe anche suggerire quel che andremo a ricordare adesso.

Si tratta del Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n.124. “Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell’articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997.È un decreto che risale al governo Prodi I, dedicato a casi di tempi d’attesa troppo lunghi o di impossibilità di prenotazione. Il decreto 124 del 29 aprile 1998, infatti, indica che il cittadino possa rivolgersi al servizio sanitario privato secondo priorità e tempistiche ben precisate sulla Gazzetta Ufficiale, chiedendo poi al SSN il rimborso delle spese effettuate.

Per accedere al rimborso bisogna avere la copia degli scritti relativi alla prestazione: dalla ricetta del medico che attesti il livello di urgenza e la patologia presunta o accertata, a una copia della ricevuta fiscale che indichi la spesa sostenuta.

I documenti vanno inviati all’Asl di riferimento, con la richiesta del rimborso che, se in regola con la normativa prevista in Gazzetta Ufficiale, qui sotto confrontabile, sarà erogato dall’Agenzia delle entrate entro il 6º mese successivo al termine previsto per l’invio della dichiarazione.

Carlo Mariano Sartoris

 

Per ogni approfondimento:

Link della Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/04/30/098G0180/sg

Link del SOLE24ORE: https://www.ilsole24ore.com/art/liste-d-attesa-lunghe-legge-poco-applicata-che-fa-pagare-cure-all-asl-AFXTQztD?refresh_ce